13 luglio 2021

I DPCM CONTE / ILLEGITTIMI, SECONDO IL TRIBUNALE DI PISA


Dpcm base varati dal governo Conte in materia di emergenza Covid sono illegittimi.

Lo ha stabilito un giudice del tribunale di Pisa con la sentenza numero 419 del 17 marzo 2021 e delle quale ora si vengono a conoscere le motivazioni.

In particolare, si tratta della delibera sullo ‘Stato di emergenza sanitaria’ approvata dal governo Conte bis il 31 gennaio 2020 e del decreto legge numero 6 del 23 febbraio 2020 e i conseguenti Dpcm dell’8 e 9 marzo 2020 che decretarono il lockdown prima nelle Zone rosse e poi su tutto il territorio nazionale.

Tutto nasce dal fermo di un cittadino marocchino, accusato di aver violato il lockdown perché sorpreso a bordo di uno scooter a Cascina, in provincia di Pisa.

Il giudice monocratico del tribunale pisano, Lina Manuali, lo ha assolto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Quale il motivo principale dell’assoluzione? Presto spiegato: “solo un atto avente forza di legge, e non un atto amministrativo, come è il Dpcm, può porre limitazioni a diritti e libertà costituzionalmente garantiti”.

Più in dettaglio, il tribunale sottolinea “l’illegittimità” della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, che dichiarava lo Stato di emergenza sanitaria, “per essere stata emessa in violazione dell’articolo 78 della Costituzione”.

Perché, come scrive Manuali, “tra i poteri del Consiglio dei Ministri non rientra quello di dichiarare lo Stato di emergenza sanitaria”, una prerogativa che spetta solo al Parlamento.

Continua il giudice: “A fronte della illegittimità della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, devono reputarsi illegittimi tutti i successivi provvedimenti emessi per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Tra questi anche il Decreto legge del 23 febbraio 2020 (sulla cui base sono stati emessi i Dpcm), che conferiva “ampi poteri e con delega generica al Presidente del Consiglio”.

Al premier, sottolinea invece la toga pisana, veniva così “delegato il potere di attuare misure restrittive, molto ampio e senza indicazione di alcun limite, nemmeno temporale, con compressione dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, quali la libertà di movimento, di riunione, il diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, anche in forma associata; il diritto alla scuola; e il diritto alla libertà d’impresa”.

“Tutto ciò – aggiunge Manuali – non con legge ordinaria”, discussa e approvata dal Parlamento; ma “con un decreto del Presidente del Consiglio”, che in quanto atto amministrativo non può comprimere diritti garantiti da quella sezione della Carta che non può essere modificata nemmeno con la procedura di revisione costituzionale prevista in Parlamento.

La sentenza affronta anche un altro delicato tema, ossia “l’obbligo di permanenza domiciliare”, che “configura una fattispecie restrittiva della libertà personale”: può essere irrogata, viene precisato, “solo dal Giudice con atto motivato nei confronti di uno specifico soggetto, sempre in forza di una legge che preveda casi e modi”.

In quanto atti amministrativi, i Dpcm avrebbero dovuto essere motivati in modo specifico e non con generici richiami ad altri atti, come previsto dalla legge numero 241 del 1990, secondo cui “la motivazione (di ogni atto amministrativo, ndr) deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria”.

Dpcm varati dal governo Conte si richiamavano solo in modo generico ai verbali redatti dal ‘Comitato Tecnico Scientifico’, che del resto lo stesso governo aveva addirittura secretato. “In sostanza – scrive Manuali – è stata posta in essere tutta una situazione che di fatto non ha consentito la disponibilità degli stessi atti di riferimento, posti a base del provvedimento, con consequenziale invalidità dello stesso”.


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