25 marzo 2021

CASSAZIONE: NON POSSONO APPLICARSI SANZIONI PENALI A CHI VÌOLA LE MISURE ANTI COVID.


A chi vìola la normativa anti Covid non possono applicarsi sanzioni penali. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione stabilendo in particolare che non può applicarsi l’articolo 650 del codice penale.
Quest’ultimo punisce penalmente chiunque non rispetta un ordine imposto da un’Autorità per ragione di giustizia o sicurezza pubblica o di ordine pubblico o d’igiene. Si tratta di una cosiddetta ‘norma penale in bianco‘ nella quale il comportamento da rispettare è volutamente lasciato indeterminato e per la sua fissazione si fa rinvio ad altri atti.
La Cassazione ha chiarito che il decreto legge entrato in vigore a marzo 2020, che andò a sostituire quello precedente del mese di febbraio, depenalizzò la condotta di mancato rispetto delle misure anti Covid, trasformandole in illecito amministrativo. Ciò significa che, ad esempio, ad un ristoratore che apre possono applicarsi al massimo sanzioni amministrative, ma non certo sanzioni penali.

La decisione della Cassazione ricorda quella in precedenza presa da un pubblico ministero della Procura della Repubblica di Modena, la dottoressa Claudia Natalini.
Quest’ultima, con riferimento al caso della palestra GimFive di Vignola in provincia di Modena che aveva aderito all’iniziativa Ioapro, non ne convalidò il sequestro preventivo e scrisse per la prima volta che non possono applicarsi misure penali a chi non rispetta le misure anti Covid.

La recente pronuncia della Cassazione è favorevole anche a Mattia Florulli, il gestore del pub Halloween di Bologna. Quest’ultimo mantenne aperta la sua attività imprenditoriale e fu accusato di epidemia colposa e del reato di cui all’articolo 650 del codice penale, cioè di mancato rispetto delle ordinanze del sindaco di Bologna che imponeva la chiusura del pub.
Il Tribunale del Riesame annullò l’accusa più grave di epidemia colposa e lasciò in piedi quella relativa all’articolo 650. Adesso con la pronuncia della Cassazione anche quest’ultima dovrebbe essere annullata nei suoi confronti.

A questo quadro giudiziario bisogna aggiungere la sentenza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Emilia, il dottor Dario De Luca.
Questi ha stabilito che esibire un’autocertificazione falsa non costituisce reato e che i dpcm sono illegittimi per violazione dell’articolo 13 della Costituzione che tutela la libertà personale.
Imporre un obbligo di restare a casa e di uscire con un autocertificazione solo per comprovate giustificazioni costituisce una illegittima limitazione della libertà personale. Illegittima perché in base alla nostra Costituzione tale libertà è inviolabile e può essere ristretta solo per atto motivato dall’autorità giudiziaria sulla base dei casi e modi previsti da una legge ordinaria dello Stato.

A poco a poco tutto l’impianto repressivo delle misure anti Covid viene demolito da diverse pronunce della magistratura. A questo punto bisogna chiedersi perché anche il governo Draghi si ostini nel proseguire su una strada illegittima e incompatibile con la nostra Costituzione. 

Clicca sul link in basso per scaricare e leggere la sentenza

Sentenza Corte di Cassazione 7988.2021

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