26 marzo 2007

Liberalizzare i tetti condominiali per produrre energia rinnovabile

LIBERALIZZARE I TETTI CONDOMINIALI PER PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE Petition To: Ministro dell'ambiente On. Alfonso Pecoraro Scanio ed al Ministro dello Sviluppo Economico On. Pierluigi Bersani LIBERALIZZARE I TETTI CONDOMINIALI PER PRODURRE ENERGIA RINNOVABILE I tetti condominiali costituiscono una superficie complessiva enorme e potenzialmente sfruttabile per l'installazione di impianti solari termici e fotovoltaici. Queste superfici sono considerate dall'art. 1117 del codice civile "parti comuni" del condominio e la messa in opera dei sopracitati impianti è considerata dalla legge un' "innovazione". Le maggioranze assembleari necessarie per deliberare sulle innovazioni sono regolate dagli articoli 1120 e 1136 del codice civile. La difficoltà di riunire una maggioranza legale e di ottenere delle delibere rendono assai ardua la realizzazione di impianti solari condominiali. Estremamente remota inoltre la possibilità che un singolo condòmino riesca ad ottenere il permesso per installare un impianto a suo esclusivo uso. ---------------------------------------------------------------------------- PERTANTO SI CHIEDE AL MINISTRO DELL'AMBIENTE ED AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CHE SI FACCIANO PROMOTORI DELLA MODIFICA DEGLI ARTICOLI 1120 E 1136 DEL CODICE CIVILE RIMUOVENDO L'OSTACOLO DELL'APPROVAZIONE ASSEMBLEARE IN CASO DI RICHIESTA ANCHE DI UN SINGOLO CONDOMINO DI REALIZZARE PER PROPRIO USO ESCLUSIVO IMPIANTI SOLARI TERMICI O FOTOVOLTAICI SULLE PROPRIETA' COMUNI ALTRIMENTI INUTILIZZATE ------------------------------------------------------------------------------ COME SI POTREBBE DEROGARE AI SOPRACITATI ARTICOLI Il singolo condomino dovrebbe avere il solo obbligo di inoltrare una comunicazione all'amministratore che indica il desiderio di installare un'impianto solare termico e/o fotovoltaico per suo uso esclusivo nelle proprietà comuni non utilizzate già per altri scopi. L'amministratore dovrebbe avere l'obbligo entro 30 giorni di indire un'assemblea per verificare che il condominio non sia interessato alla realizzazione di impianto solare condominiale. In caso di esito negativo dell'assemblea o nel caso rimanesse comunque superficie disponibile, il singolo condomino senza alcuna autorizzazione assembleare potrebbe inoltrare richiesta di autorizzazione al comune di appartenenza ed avviare le pratiche previste per ottenere gli incentivi previsti dal conto energia. Le superfici massime suggerite occupabili per singolo appartamento potrebbero essere di: - 4 metri quadri in caso di installazione di impianti solari termici per la produzione di acqua calda sanitaria; - 26 metri quadri in caso di installazione di impianti solari fotovoltaici per prduzione di energia elettrica o termici adibiti alla produzione di acqua calda ad uso riscaldamento. Tali superfici sarebbero cumulabili in caso di impianti di tipo misto solare-termico. In caso di richiesta contemporanea di più condòmini e di conseguente possibile esaurimento della superficie utile disponibile, il diritto di precedenza verrebbe stabilito dalla data e dal numero di protocollo della richiesta al comune e valido per sei mesi. ------------------------------------------------------------------------------ Si allegano per completezza di informazione gli articoli del codice civile indicati nel testo Art. 1117 (Parti comuni dell'edificio) Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani di un edificio, se il contrario non risulta dal titolo: 1)il suolo su cui sorge l'edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d'ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell'edificio necessarie all'uso comune [...omissis...] Art.1120 Innovazioni I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino. Art.1136 (Costituzione dell'assemblea e validità delle deliberazioni) - V comma Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni previste dal primo comma dell'articolo 1120 devono essere sempre approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al condominio e i due terzi del valore dell'edificio. Sincerely Per firmare: www.petitiononline.com/freesun/petition.html

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