19 dicembre 2019
18 dicembre 2019
GLIFOSATO KILLER / CLASS ACTION IN CANADA CONTRO BAYER-MONSANTO
Class action in Canada anti glifosato killer.
E’ la prima azione del genere compiuta fino ad oggi in tutto il mondo contro il Roundup, l’erbicida prodotto dal colosso Bayer-Monsanto, quest’ultima proprio canadese.
Già negli Stati Uniti sono ogni giorno centinaia le cause intentate soprattutto dagli agricoltori, prime vittime per l’uso del prodotto ma anche da tanti cittadini costretti a nutrirsi con frutte e ortaggi coltivati a botte di glifosato. Un anno fa si sono segnalate tre cause di risarcimento milionarie, ma adesso a quanto pare i ricorsi si contano a decine di migliaia.
La notizia della class action canadese è stata data dalla CBS,che ha fornito una serie di dettagli. Sono una sessantina i denuncianti – un numero destinato di tutta evidenza a crescere – i quali chiedono un risarcimento danni da 500 milioni di dollari.
Lo studio legale che patrocina i danneggiati è molto agguerrito sul fronte delle class action, negli States famose per le incredibili vittorie contro i colossi dell’auto già una ventina d’anni fa. Si tratta dello studio Diamond e Diamond, il cui responsabile del contenzioso commerciale e civile contro Bayer-Monsanto, Darryl Singer, così dice davanti ai microfoni di Cbs: “Se non ci sono queste cause legali che costringono aziende come la Monsantoa sborsare ingenti somme, le aziende non hanno alcun incentivo a cambiare il modo di produrre”.
Gli aderenti all’azione, infatti, hanno dichiarato che non cercano solo una compensazione economica per quanto subito, ma anche una “modifica di comportamento” da parte delle aziende dell’agrofarma in modo che simili effetti sulla salute umana non accadano più in futuro.
Da rammentare che, dopo una lunga trattativa, un anno e mezzo fa è andata in porto l’incorporazione della corazzata Monsanto in una corazzata ancor più potente, Bayer.Un’operazione d 65 miliardi di dollari. Not nuts.16 dicembre 2019
GILET GIALLI / UN MOVIMENTO VIVO E CONDIVISO
Non se ne parla più, almeno in Italia, e quindi non esistono. Il solito sistema disinformativo che detta legge nel nostro sgarrupato Paese.
Si tratta dei gilet gialli, che oggi celebrano il loro primo anno di lotta, infatti il primo sabato è stato quello del 17 novembre 2018.
Da noi vengono del tutto ignorati. Mentre invece un fresco sondaggio francese pubblicato su “Le Figarò” documenta esattamente il contrario.
L’indagine statistica è stata elaborata da Odoxa-Dentsu Consulting, un istituto di ricerche transalpine, che ha intervistato una consistente fetta di cittadini parigini e non solo.
Sorprendenti – visto appunto il clima di ignoranza che regna da noi – l’esito dell’indagine.
Ecco cifre e statistiche, come viene dettagliato in una news francese.
“Ad un anno dalla nascita del movimento, i gilet gialli godono ancora del sostegno di 2 francesi su 3. Per il 69 per cento degli intervistati il movimento è stato ‘abbastanza o molto giustificato’, mentre solo il 13 per cento dei francesi si dice contrario alle loro azioni ‘per niente giustificate’. Il 58 per cento degli intervistati – prosegue la nota diramata da Odoxa – valuta positivamente i risultati ottenuti dai manifestanti. Una percentuale che cresce di qualche punto tra i cittadini con un livello di studi inferiore: il 63 per cento considera ‘una buona cosa’ la battaglia portata avanti dai gilet gialli”. Tenendo invece conto del livello retributivo – commenta le Figarò – “il sondaggio conferma che per il 67 per cento con uno stipendio inferiore a 1.500 euro mensili le ripercussioni sono state buone per loro, contro il 38 per cento di quanti guadagnano più di 3.500 euro. Al contempo il 64 per cento dei francesi considera che il presidente Emmanuel Macròn e il governo non hanno sufficientemente tenuto conto delle rivendicazioni avanzate dal movimento”.
Cifre da buttare nei cassetti?
13 dicembre 2019
GIALLO PANTANI / ARRESTATA LA “DAMA NERA” RUSSA
Arrestata a Riccione, ubriaca fradicia all’uscita di un bar, Elena Korovina, la “dama nera” nel giallo dell’omicidio di Marco Pantani.
Ha afferrato una spranga di ferro per aggredire due carabinieri che l’hanno portato subito in caserma, dove ha trascorso la notte, per poi essere rimandata a casa e denunciata a piede libero.
E’ la donna dei misteri, un tempo fascinosa escort di lusso, ora irriconoscibile, svisata e imbolsita per l’uso di droghe e alcol.
Quelle droghe che lei conosceva bene, quando faceva da tramite con i pusher per la coca.
Un giallo che resta tutto in piedi nonostante la sentenza di archiviazione pronunciata dalla Cassazione sulla tragica fine di Marco nel residence Le Rose di Rimini, esattamente 15 anni fa, il giorno di San Valentino del 2004. Perché – secondo gli alti ermellini – si trattò di suicidio.
Nonostante la gigantesca mole di prove e testimonianze, prima la procura di Perugia ha archiviato, poi il caso è stato definitivamente sepolto sotto una montagna di anomalie, ben 100 quelle illustrate in una ponderosa memoria dal legale della famiglia Pantani Antonio De Rensis: dalla dinamica dei fatti, i segni di colluttazione e trascinamento del corpo, la devastazione di mobili e oggetti, la presenza di indumenti non appartenenti a Marco, chiari segni di violenza, coazione fino all’ingestione coatta di una pallina di coca, causa del decesso.
La stessa posizione dell’escort russa, finita sotto processo, è stata archiviata. Chissenefrega se conosceva i pusher, e chissenefrega degli stessi pusher, oggi liberi come fringuelli. E chissenefrega dei legami dei pusher con la camorra.
E ancora. Chissenefrega se il famigerato Giro d’Italia del 1999 venne taroccato dagli uomini dei clan, così come è emerso in tutta la sua evidenza nel corso di un’inchiesta sempre portata avanti (avanti?) dalla procura di Forlì. Anche in questo caso un’archiviazione, nonostante un’altra gigantesca mole di prove, verbalizzazioni perfino di camorristi i quali confermavano (anche se ‘de relato’) come quel Giro fosse stato comprato e falsato. Tanto da “convincere” (con i metodi che la camorra usa) medici dell’equipe del Giro a taroccare le provette con il sangue di Marco.
Un residuo di inchiesta – sul Giro fasullo – c’è ancora alla Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nelle mani del pm Antonella Serio. L’avvocato De Renzis, infatti, chiese tre anni e mezzo fa la riapertura del caso: ma in questo lungo lasso di tempo non c’è stata alcuna notizia, solo un silenzio altrettanto tombale.
www.lavocedellevoci.it
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11 dicembre 2019
In Siria io ci sono stato: ecco cosa ho visto – Sebastiano Caputo
Che la situazione in Medio Oriente sia complessa si sa.
Ma siamo davvero certi che la narrazione mainstream ci stia restituendo la verità dei fatti?
Cosa sta succedendo realmente in Siria?
Ce lo racconta Sebastiano Caputo, giornalista, fotoreporter e fondatore del blog “L’intellettuale dissidente” presentando al pubblico di Byoblu il suo ultimo libro “MEZZALUNA SCIITA – dalla lotta al terrorismo alla difesa dei cristiani d’Oriente“.
A soli 23 anni Caputo inizia i suoi viaggi nei territori arabi, si informa, osserva quel mondo attraverso la lente della sua macchina fotografica, ascolta con le proprie orecchie e scrive una sorta di appunti di viaggio. Gradualmente le idee di partenza e i pre-giudizi costruiti dai media tradizionali si sgretolano nella sua mente lasciando spazio a una nuova visione della realtà, quella che ha vissuto sul campo, sulla propria pelle.
Questa è la sua testimonianza.
Photo Sebastiano Caputo – Libano: Beirut / Iraq: Najaj e Karbala
Photo courtesy Giorgio Bianchi – Siria
10 dicembre 2019
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani
Il Movimento Roosevelt è l'unico movimento politico ad usare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani come principale ispirazione per la propria attività politica.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
Il 10 dicembre 1948, l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite approvò e proclamò la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Dopo questa solenne deliberazione, l'Assemblea delle Nazioni Unite diede istruzioni al Segretario Generale di provvedere a diffondere ampiamente questa Dichiarazione e, a tal fine, di pubblicarne e distribuirne il testo non soltanto nelle cinque lingue ufficiali dell'Organizzazione internazionale, ma anche in quante altre lingue fosse possibile usando ogni mezzo a sua disposizione.
DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI
Preambolo
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti dell'uomo hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell'umanità, e che l'avvento di un mondo in cui gli esseri umani godono della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell'uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti dell'uomo siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l'uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l'oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo dei rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo, nella dignità e nel valore della persona umana, nell'eguaglianza dei diritti dell'uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un migliore tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l'osservanza universale dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di queste libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L'Assemblea Generale
proclama
la presente Dichiarazione Universale dei Diritti Dell'Uomo come ideale da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo e ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l'insegnamento e l'educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l'universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.
Articolo 1
Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza.
Articolo 2
1. Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciati nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
2. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del Paese o del territorio cui una persona appartiene, sia che tale Paese o territorio sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi altra limitazione di sovranità.
Articolo 3
Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.
Articolo 4
Nessun individuo potrà essere tenuto in stato di schiavitù o di servitù; La schiavitù e la tratta degli schiavi saranno proibite sotto qualsiasi forma.
Articolo 5
Nessun individuo potrà essere sottoposto a trattamento o punizioni crudeli, inumani o degradanti.
Articolo 6
Ogni individuo ha diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della sua personalità giuridica.
Articolo 7
Tutti sono eguali dinanzi alla legge e hanno diritto, senza alcuna discriminazione, ad un'eguale tutela da parte della legge. Tutti hanno diritto ad un'eguale tutela contro ogni discriminazione che violi la presente Dichiarazione come contro qualsiasi incitamento a tale discriminazione.
Articolo 8
Ogni individuo ha diritto ad un'effettiva possibiltà di ricorso a competenti tribunali nazionali contro atti che violino i diritti fondamentali a lui riconosciuti dalla costituzione o dalla legge.
Articolo 9
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente arrestato, detenuto o esiliato.
Articolo 10
Ogni individuo ha diritto, in posizione di piena uguaglianza, ad una equa e pubblica udienza davanti ad un tribunale indipendente e imparziale, al fine della determinazione dei suoi diritti e dei suoi doveri, nonchè della fondatezza di ogni accusa penale che gli venga rivolta.
Articolo 11
1. Ogni individuo accusato di reato è presunto innocente sino a che la sua colpevolezza non sia stata provata legalmente in un pubblico processo nel quale egli abbia avuto tutte le garanzie per la sua difesa.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
2. Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso.
Articolo 12
Nessun individuo potrà essere sottoposto ad interferenze arbitrarie nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza, nè a lesioni del suo onore e della sua reputazione. Ogni individuo ha diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o lesioni.
Articolo 13
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di movimento e di residenza entro i confini di ogni Stato.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
2. Ogni individuo ha diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornare nel proprio Paese.
Articolo 14
1. Ogni individuo ha diritto di cercare e di godere in altri Paesi asilo dalle persecuzioni.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
2. Questo diritto non potrà essere invocato qualora l'individuo sia realmente ricercato per reati non politici o per azioni contrarie ai fini e ai principi delle Nazioni Unite.
Articolo 15
1. Ogni individuo ha diritto ad una cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, nè del diritto di mutare cittadinanza.
Articolo 16
1. Uomini e donne in età adatta hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia, senza alcuna limitazione di razza, cittadinanza o religione. Essi hanno eguali diritti riguardo al matrimonio, durante il matrimonio e all'atto del suo scioglimento.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
2. Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi.
3. La famiglia è il nucleo naturale e fondamentale della società e ha diritto ad essere protetta dalla società e dallo Stato.
Articolo 17
1. Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà privata sua personale o in comune con gli altri.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
2. Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà.
Articolo 18
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.
Articolo 19
Ogni individuo ha il diritto alla libertà di opinione e di espressione, incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.
Articolo 20
1. Ogni individuo ha il diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
2. Nessuno può essere costretto a far parte di un'associazione.
Articolo 21
1. Ogni individuo ha diritto di partecipare al governo del proprio Paese, sia direttamente, sia attraverso rappresentanti liberamente scelti.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
2. Ogni individuo ha diritto di accedere in condizioni di eguaglianza ai pubblici impieghi del proprio Paese.
3. La volontà popolare è il fondamento dell'autorità del governo; tale volontà deve essere espressa attraverso periodiche e veritiere elezioni, effettuate a suffragio universale ed eguale, ed a voto segreto, o secondo una procedura equivalente di libera votazione.
Articolo 22
Ogni individuo in quanto membro della società, ha diritto alla sicurezza sociale nonchè alla realizzazione, attraverso lo sforzo nazionale e la cooperazione internazionale ed in rapporto con l'organizzazione e le risorse di ogni Stato, dei diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla sua dignità ed al libero sviluppo della sua personalità.
Articolo 23
1. Ogni individuo ha diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro ed alla protezione contro la disoccupazione.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. Ogni individuo, senza discriminazione, ha diritto ad eguale retribuzione per eguale lavoro.
3. Ogni individuo che lavora ha diritto ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana ed integrata, se necessario, ad altri mezzi di protezione sociale.
4. Ogni individuo ha il diritto di fondare dei sindacati e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
Articolo 24
Ogni individuo ha il diritto al riposo ed allo svago, comprendendo in ciò una ragionevole limitazione delle ore di lavoro e ferie periodiche retribuite.
Articolo 25
1. Ogni individuo ha il diritto ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere proprio e della sua famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, e alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, ed ha diritto alla sicurezza in caso di disoccupazione, malattia, invalidità vedovanza, vecchiaia o in ogni altro caso di perdita dei mezzi di sussistenza per circostanze indipendenti dalla sua volontà.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
2. La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza. Tutti i bambini, nati nel matrimonio o fuori di esso, devono godere della stessa protezione sociale.
Articolo 26
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
2. L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le Nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
3. I genitori hanno diritto di priorità nella scelta di istruzione da impartire ai loro figli.
Articolo 27
1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
2. Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.
Articolo 28
Ogni individuo ha diritto ad un ordine sociale e internazionale nel quale i diritti e la libertà enunciati in questa Dichiarazione possano essere pienamente realizzati.
Articolo 29
1. Ogni individuo ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
2. Nell'esercizio dei suoi diritti e delle sue libertà, ognuno deve essere sottoposto soltanto a quelle limitazioni che sono stabilite dalla legge per assicurare il riconoscimento e il rispetto dei diritti e della libertà degli altri e per soddisfare le giuste esigenze della morale, dell'ordine pubblico e del benessere generale in una società democratica.
3. Questi diritti e queste libertà non possono in nessun caso essere esercitati in contrasto con i fini e i principi delle Nazioni Unite.
Articolo 30
Nulla nella presente Dichiarazione può essere interpretato nel senso di implicare un diritto di qualsiasi Stato gruppo o persona di esercitare un'attività o di compiere un atto mirante alla distruzione dei diritti e delle libertà in essa enunciati.
09 dicembre 2019
Theodor Hlebaroff: bulgaro chiede asilo in Vaticano
Theodor Hlebaroff un profugo bulgaro chiede asilo politico in Vaticano con una lettera inviata alla Segreteria di Stato
La prima telefonata ricevuta dal Vaticano da parte dei rapitori di Emanuela Orlandi non sarebbe stata quella del 5 luglio 1983, cioè dopo che Giovanni Paolo II aveva già lanciato un appello, ma una arrivata tra le 20 e le 21 della stessa sera della scomparsa della ragazza, avvenuta alle 19.15 di 36 anni fa.
La stessa sera della scomparsa di Emanuela, il 22 giugno 1983 intorno alle 20,30 (nemmeno due ore dopo che è stata vista uscire dalla scuola di musica a Sant’Apollinare, dietro Piazza Navona), uno sconosciuto chiama il Vaticano e chiede di parlare urgentemente con il segretario di Stato, Cardinale Agostino Casaroli. Ha qualcosa di importante da comunicare, dice. Ma Casaroli è in Polonia con Giovanni Paolo II, per una visita ufficiale e le suore di turno al centralino non danno gran peso alla telefonata: ogni giorno c’è qualcuno che vuole parlare con il Papa o qualche alto prelato, insomma è pieno di spostati. Il centralino quella sera avrebbe passato la telefonata a Romeo Panciroli, il Direttore della sala stampa Vaticana che ne avrebbe riferito il contenuto a Mons. Carlo Maria Viganò. In cambio della liberazione di Emanuela, i rapitori avrebbero fatto una richiesta il cui soddisfacimento non dipendeva dalla volontà della Santa Sede. Il contenuto di quella telefonata sarebbe stato trascritto poi da Panciroli in un documento inviato via fax a Viganò. Che fine ha fatto questo fax? perché non è mai stato reso pubblico?
Nell’intervista all’ex vaticanista RAI Aldo Maria Valli, Mons. Viganò ricorda di aver collegato la telefonata alla vicenda di un sedicente rifugiato dell’est Europa che mesi prima aveva chiesto, con una lettera indirizzata proprio alla Segreteria di Stato all’attenzione di Rev. P. GianBattista Ré, asilo politico in Vaticano.
La lettera, datata 20 maggio 1983, viene scritta da Bolzano con l’intestazione Reverendissimo Padre e continua: “sono un riconosciuto rifugiato politico bulgaro con la qualificazione dell’O.N.U., 43 anni pedagogo, scientista. Chiedo la possibilità di prendere ASILO POLITICO”. Viene firmata col nome di Theodor Hlebaroff che dichiara di essere un professore di musica, lingua e letteratura tedesca, e che tra i vari girovagare per l’Italia fu ospite del Centro di assistenza profughi stranieri Rossi Longhi di Latina. Ma c’è un dettaglio che sembra fatto apposta per catturare l’attenzione. Theodor Hlebaroff che chiede protezione alla Santa Sede, dice di aver frequentato il Pontificio Istituto di Musica Sacra come alunno straordinario per l’anno accademico 1982-1983, istituto che dista poche centinaia di metri da piazza Sant’Apollinare, dalla scuola dove Emanuela frequentava canto e flauto traverso. Oggi i due palazzi hanno entrate diverse ma all’epoca le due scuole sarebbero state addirittura collegate ed è certo che il Pontificio Istituto di Musica Sacra aveva una sede anche nel palazzo della scuola di musica di Emanuela.
Non sembra neanche fosse la prima lettera quella del 20 maggio perché sessantaquattro giorni prima, un articolo de La Stampa, fa un resoconto degli sforzi di Hlebaroff per contattare la Segreteria di Stato, chiedendo prima, la cittadinanza vaticana e poi asilo politico. Si legge che lo stesso, disdegna la qualifica di profugo riconosciuta dalla Commissione paritetica fra il governo italiano e l’alto commissariato dell’ONU per i rifugiati e fa istanza in Segreteria perché in Vaticano non c’è criminalità nonché assenza di: “comunisti, sindacati, industrie inquinanti e problemi con le donne e la loro ossessione del sesso” inoltre fa presente che il Vaticano costituisce una comunità in cui regnano ordine, disciplina.
Il 17 luglio del 1983 viene fatta trovare un’audiocassetta in via della Dataria, a due passi dal Quirinale e dalla sede dell’Ansa. In una facciata si sentono lamenti di una ragazza e dall’altro un comunicato letto da una voce maschile dall’accento straniero che detta le condizioni per la liberazione di Emanuela. Questa voce nel 1983 viene fatta sentire dagli inquirenti ad una donna di Bolzano, Anna, che dice di conoscere quest’uomo e a verbale dichiarerà che “l’accento e la cadenza della registrazione è uguale alla voce di Theodor Hlebaroff, anche se il tono del messaggio registrato è più freddo e monotono, come se stesse leggendo un messaggio”.
Perché viene messo in relazione il bulgaro con la voce registrata sull’audiocassetta? E come può essere stato ammesso alla frequenza del prestigioso Pontificio Istituto di Musica Sacra?
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